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Strumenti · regole italiane, in giorni lavorativi

Calcolatore ferie

Giorni maturati in proporzione ai mesi lavorati, saldo residuo e indennità sostitutiva lorda — con il calcolo dettagliato, così puoi verificarlo riga per riga.

Come si calcolano le ferie maturate?

Giorni di ferie annui × mesi lavorati ÷ 12. Con i 26 giorni riconosciuti dalla maggior parte dei CCNL e 8 mesi lavorati si ottengono 17,33 giorni maturati. Si sottraggono i giorni già goduti per ricavare il saldo residuo e lo si moltiplica per la retribuzione giornaliera — retribuzione mensile lorda ÷ 26 — per ottenere l’indennità sostitutiva dovuta alla cessazione del rapporto.

17,33
giorni maturati
7,33
giorni residui
96,15 €
retribuzione giornaliera
705,13 €
indennità sostitutiva lorda

26 giorni × 8 ÷ 12 = 17,33 giorni maturati; meno 10 goduti restano 7,33 giorni. Retribuzione giornaliera: 2500 ÷ 26 = 96,15 €. Indennità lorda: 7,33 × 96,15 = 705,13 €.

Importi lordi, al netto di nulla: l’indennità sostitutiva è imponibile ai fini fiscali e contributivi. Il divisore 26 è quello più diffuso quando le ferie sono espresse in giorni lavorativi su base sei giorni; se il tuo CCNL ragiona in ore o in giorni su base cinque, adegua il divisore. ROL ed ex festività vanno contati a parte.

Le due scadenze che contano

L’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 non fissa solo il monte ferie, ma anche quando va goduto, e questa è la parte che nella pratica viene ignorata più spesso:

QuotaEntro quandoNota
Prime 2 settimane Entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione Consecutive se il lavoratore lo richiede
Restanti 2 settimane Entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione In pratica entro il 30 giugno del secondo anno successivo
Giornate eccedenti da CCNL Secondo il contratto collettivo Sono le uniche monetizzabili durante il rapporto

Il minimo di quattro settimane non può essere sostituito da un’indennità finché il rapporto è in essere. Alla cessazione, invece, tutto il residuo si converte in indennità sostitutiva, qualunque sia la causa della fine del rapporto.

Il calcolo, passo per passo

  1. Parti dai giorni di ferie annui. Il minimo di legge è di quattro settimane; la maggior parte dei CCNL riconosce 26 giorni lavorativi.
  2. Conta i mesi lavorati nell’anno. Dal 1° gennaio o dalla data di assunzione fino alla data di riferimento o di cessazione.
  3. Calcola la maturazione proporzionale. Giorni annui × mesi lavorati ÷ 12. Il risultato sono i giorni di ferie maturati.
  4. Sottrai i giorni già goduti. La differenza è il saldo residuo da godere o da indennizzare.
  5. Moltiplica per la retribuzione giornaliera. Retribuzione mensile lorda ÷ 26. L’importo ottenuto è lordo: è imponibile ai fini fiscali e contributivi.

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Domande frequenti

Come si calcolano i giorni di ferie maturati?

Si moltiplicano i giorni di ferie annui per i mesi lavorati e si divide per dodici. Con 26 giorni annui e 8 mesi lavorati si ottengono 17,33 giorni maturati. Da quel numero si sottraggono i giorni già goduti per ottenere il saldo residuo.

Entro quando vanno godute le ferie in Italia?

L’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 impone di godere almeno due settimane nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede, e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi alla fine di quell’anno. Le giornate eccedenti il minimo di legge seguono le regole del contratto collettivo.

Come si calcola l’indennità sostitutiva delle ferie?

Si moltiplicano i giorni residui per la retribuzione giornaliera, ottenuta di norma dividendo la retribuzione mensile lorda per 26 quando le ferie sono espresse in giorni lavorativi su base sei giorni. L’importo è imponibile sia ai fini fiscali sia contributivi.

Si possono monetizzare le ferie senza cessare il rapporto?

Non il minimo di legge di quattro settimane: l’articolo 10 lo vieta espressamente, salvo il caso di cessazione del rapporto. Le giornate eccedenti previste dal contratto collettivo possono invece essere pagate secondo quanto stabilisce il CCNL.

I ROL e le ex festività sono ferie?

No. I permessi per riduzione dell’orario di lavoro e le ex festività sono istituti distinti, previsti dai contratti collettivi, con regole proprie di maturazione, scadenza e monetizzazione. Vanno tenuti su contatori separati da quello delle ferie.

Fonti

Vedi anche la scheda ferie in Italia e il calcolatore generico multi-Paese (in inglese).